Apprendistato: novità e conferme dopo il Jobs Act

La tempesta di decreti attuativi ha portato grandi novità in tutte le tipologie contrattuali. Adesso che il quadro è più ampio (benché non ancora completo) facciamo il punto per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante, con particolare attenzione agli obblighi formativi previsti.

Il Decreto Legislativo n. 81/2015 ha introdotto novità significative entrate in vigore da giugno 2015. Gli articoli dedicati al tema sono quelli dal 41 al 47, attraverso i quali il legislatore riscrive quanto disposto dal Testo unico dell'Apprendistato del 2011.

La definizione del contratto, contenuta nell’art. 41, resta invariata nella sostanza: “L’'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.

La novità importante riguarda invece la possibilità di attivare il contratto di apprendistato per i lavoratori in mobilità e in trattamento di disoccupazione (lavoratori in Naspi, Asdi e Dis-Coll), indipendentemente dall’età della persona assunta.

La normativa individua tre tipologie di apprendistato:

  • apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale

  • apprendistato professionalizzante

  • apprendistato di alta formazione e di ricerca

Il contratto di apprendistato deve prevedere una durata minima di sei mesi e deve indicare il piano formativo individuale. L’istituto è disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale con l’eccezione delle indicazioni specificate nel decreto inerenti il piano formativo, la durata minima, il licenziamento illegittimo e il recesso dal contratto.

Per quanto concerne l’apprendistato professionalizzante il decreto specifica che la qualifica professionale è definita nel contratto sulla base dei profili e delle qualifiche professionali previste per il settore di riferimento dalla contrattazione collettiva. In assenza di diverse disposizioni stabilite dalla contrattazione collettiva, il decreto 81 stabilisce, per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, l’obbligo di assumere il 20% degli apprendisti. Sarà quindi possibile per quei datori di lavoro assumere nuovi apprendisti soltanto con la prosecuzione a tempo indeterminato del 20% dei contratti di apprendistato dopo la scadenza.

LA FORMAZIONE NELL’APPRENDISTATO

Gli standard per la formazione con l’indicazione delle ore necessarie da erogare in azienda per i diversi tipi di qualifica saranno definiti da un prossimo decreto del Ministero del lavoro. La formazione trasversale obbligatoria è di 120 ore nei tre anni di apprendistato.

Resta valida la responsabilità del datore di lavoro per quanto riguarda la formazione tecnico-professionalizzante per il conseguimento della qualifica. Tale formazione deve essere progettata e registrata sul libretto formativo. La formazione può essere erogata sia internamente che esternamente alla sede di lavoro. L'obbligo di formazione vale per tutti gli anni di durata del contratto di apprendistato, non soltanto per il primo.

Le sanzioni previste per l’inadempimento nell’erogazione della formazione sono pari alla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 %.

Si confermano quindi tutti gli aspetti favorevoli per il datore di lavoro che scelga di assumere una risorsa in apprendistato. L’apprendista infatti ha una retribuzione ridotta, pari a due livelli in meno della qualifica di riferimento; gli sgravi fiscali sono validi per tre anni più uno; le spese per la formazione possono essere detratte nel calcolo dell’irap e l’apprendista è escluso dal conteggio dei lavoratori per la legge 68 (disabili).

Il finanziamento pubblico per la formazione riguarda strettamente la formazione trasversale, per usufruire della quale l’apprendista deve assentarsi dal posto di lavoro per 120 ore in orari stabiliti dall’ente erogatore del corso. Restano comunque da erogare e formalizzare le ore professionalizzanti a carico del datore di lavoro.

Con la consulenza di Esedra Formazione è possibile effettuare tutta la formazione (trasversale e tecnico-professionalizzante) all’interno dell’azienda, senza far assentare l’apprendista e concordando gli orari più comodi assieme al datore di lavoro.

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